La Cassazione, con sentenza n. 22291/2017, ha fornito specifiche indicazioni in relazione al calcolo del Tfr e all’art. 2112 C.C. In particolare ha affermato che l’accantonamento al Tfr include tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Si ricorda che tra le prestazioni in natura corrisposte al lavoratore dal suo datore, rientrano di frequente il godimento di beni immobili, a vario titolo concessi (casi tipici sono la casa del portiere\custode concessa dal condominio, l’abitazione al dipendente in trasferta ecc.). In questi casi occorre calcolare l’equivalente di tali prestazioni “immobiliari”, da porre alla base del calcolo del TFR.