Il Notariato, con lo studio n. 20-2019/E, ha affrontato la disciplina del diritto del debitore e dei suoi familiari conviventi di continuare ad abitare l’immobile pignorato fino all’emissione del decreto di trasferimento, rilevando quali sono le modalità di custodia di tali immobili. In particolare, è stato precisato che non dovrebbe essere prevista alcuna indennità per l’utilizzo dei beni prima del provvedimento di liberazione, fatti salvi i casi in cui si violi l’obbligo di conservazione e tutela.
In tali circostanze appare oltremodo opportuna un’adeguata assistenza legale per non incorrere in incauti acquisti immobiliari con tutte le spiacevoli conseguenze del caso.